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Legge 27/12/2006 n. 296a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro; b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse: 1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo del- l'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro; 2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi. 749. All' articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "1° gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2007" e "31 dicembre 2006"; b) al comma 5: 1) nel primo periodo, la parola: "erogate" é soppressa; 2) nel secondo periodo, le parole: "alle prestazioni maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni accumulate"; c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni"; d) al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera b) n. 1):" sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:"; e) al comma 3, lettera b) n. 1), dopo le parole: "alla costituzione" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2007,"; f) il comma 3-bis é sostituito dal seguente: "3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007."; g) il comma 4 é sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal l° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b) n. l), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il l° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c) n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente é consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6". 750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione. 751. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, le parole: "Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione". 752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006 n. 279. 753. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, e. successive modificazioni, dopo il comma 4, é inserito il seguente: "4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell' articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007". 754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti del- l'INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, é istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed é gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo. 756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252. Il predetto contributo é versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. 757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759. 759. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758. 760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, quantificando altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnicofinanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva. 761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge é altresì trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni. 762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell'Italia. 763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi é da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, é redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 764. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
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